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In genere non rispondo ai
provocatori, ma in questo caso faccio un’eccezione per spiegare alla Signora
Franca Moroni, “ex coordinatore GOL” (gruppo universalmente noto, visto che non
ha ritenuto opportuno sciogliere la sigla) ciò che evidentemente non ha
ancora compreso.
La Signora in questione, “ex coordinatore GOL”, appunto, ha lasciato sul Forum
dell’Adi (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani) un post di
critica al mio articolo “E ora ci marceranno ancora?” pubblicato sullo
scorso numero di questo giornale).
Capisco che l’argomento trattato in quell’articolo - una sentenza del Tar
dell’Umbria che mette i paletti al significato di “pubblicazione” in materia
di titoli valutabili dalle Commissioni dei concorsi universitari – possa
disturbare equilibri consolidati, ma la Signora “ex coordinatore GOL” in
questione non si è limitata a esprimere i suoi personali convincimenti (non
corroborati da alcuna normativa di legge), ha fatto di più: si è imbarcata
nell’avventura dell’aggressione personale e dell’insulto, argomenti – questi
– che di norma usa chi, appunto, non ha argomenti.
E allora, come il grande Alberto Sordi che davanti al celeberrimo piatto di
spaghetti disse “Macarone, m’hai provocato e io me te magno!”, ho deciso di
rispondere punto per punto alle dotte osservazioni della Signora Moroni
“ex coordinatore GOL” di cui sopra. E per farlo riporto, virgolettate e in
verde, le frasi del lungo post (non accusatemi di pedanteria), sperando di
essere chiara soprattutto alla Signora, che per sua stessa ammissione, come
leggerete nel prosieguo, ha più di una difficoltà a riconoscere la lingua
italiana.
Scrive nell’incipit la Signora: “Dal testo di Patané (sic)
si deduce che un
articolo su una rivista non è una pubblicazione”.
Questa deduzione – assolutamente gratuita – non rispecchia la realtà
oggettiva e cioè il contenuto dell’articolo: in nessuna parte di esso,
infatti, è scritto (e non mi sognerei mai nemmeno di pensarlo) che un
articolo su una rivista non è una pubblicazione! (Rileggere per credere).
E aggiunge, sempre la Signora: “Di più (senza virgola, n.d.r.)
che un
articolo anche di altissimo valore scientifico accettato, per esempio, da
Nature e in corso di pubblicazione non è un titolo per un concorso”.
E qui occorre precisare:
1) Come appare chiaro sul mio articolo dove lo stralcio della sentenza è
virgolettato, è il Tar che scrive: “Risulta pertanto superata… la
giurisprudenza più risalente (più antica, n.d.r.) che, riferendosi ad altro
quadro normativo, giudicava ammissibile anche uno scritto in edizione
provvisoria o in bozza di stampa”.
Dunque la paternità del concetto è da attribuire al Tribunale amministrativo
regionale dell’Umbria, caso mai, che considererebbe il significato di
“pubblicazione” in maniera troppo restrittiva, e non a me;
2) Sul mio testo non si parla di articoli “in corso di pubblicazione”, che
con la vecchia normativa potevano essere valutati in Commissione di
concorso, a patto però che fossero accompagnati da dichiarazione scritta
della casa editrice che attestasse l’avvenuta accettazione ai fini della
pubblicazione.
E sulla sentenza c’è pure un esempio, come ho riportato sull’articolo: “…
supponendo che un candidato presenti un’opera di valore scientifico
eccezionalmente elevato, ma la presenti in manoscritto, questo titolo non è
ammissibile…”.
Continua la Signora Moroni: “Se questo è scritto (ma ho dei dubbi, la
sentenza è riportata a stralci e non si capisce nulla) non mi pare un grande
servizio a chi, intenzionato a fare correttamente il commissario, si trova
per sentenza a non poter valutare articoli accettati ma non ancora
stampati”.
La sentenza è riportata a stralci per mia scelta, in quanto non del caso in
questione desideravo parlare, considerandolo solo un punto di partenza,
un’occasione per sollevare il problema. E se la Signora leggendo non ha
capito nulla, posso solo dispiacermi per lei non potendo risolverle io il
problema.
Che un commissario, poi, si trovi “per sentenza a non poter valutare
articoli accettati ma non ancora stampati”, cara Signora, forse conviene,
visto già l’orientamento di un Tar, che lei se ne faccia una ragione.
E quanto al “correttamente” riferito all’operato dei commissari dei concorsi
universitari, l’avverbio mi sembra quanto meno azzardato: forse l' “ex coordinatore GOL” vive nel mondo delle favole dove non si è mai sentito
parlare di concorsopoli e malauniversità perché, a parte qualche rara
eccezione, il mondo accademico oggi è marcio dalla testa (baroni) ai piedi
(tutto il resto che sta sotto) e chi non lo vede o è troppo ingenuo o… è
troppo furbo.
Esilarante, per chi ha letto il mio articolo, il prosieguo del post:
“Di più, si legge che un romanzo a grande diffusione è, in virtù della grande
diffusione, una pubblicazione”.
Non entrando nel merito dei contenuti (ma che cosa ha voluto dire? Forse che
un romanzo regolarmente edito e capillarmente diffuso non è una
pubblicazione? Oppure che un romanzo per il fatto di essere stato largamente
diffuso diventa per questo una pubblicazione scientifica? E dove avrebbe
letto tutto questo? Né il Tar dell’Umbria e nemmeno io abbiamo mai sostenuto
una cosa del genere), io non ho mai scritto quella frase né frase analoga in
nessuna parte del mio articolo (come potrete facilmente verificare
rileggendolo) e dunque è scorretto (oltre che capzioso), da parte della Signora,
attribuirmi fantomatiche frasi, per giunta virgolettandole.
“Sono certa che leggendo la sentenza del TAR (e le sentenze si leggono per
intero altrimenti facilmente possono dire il contrario di quello che
effettivamente dicono) ci siano scritte cose diverse da quelle che si
capiscono da questi brandelli riportati in modo incompleto nell'articolo”,
discetta ancora la Signora Moroni.
A parte che qualsiasi sentenza, se correttamente ripresa, è chiara anche se
in forma di stralcio virgolettato (a patto che si abbia una certa
dimestichezza con il linguaggio e lo stile), riportare i dati generali
essenziali e non pubblicare per intero la sentenza – ripeto – è stata una
mia precisa scelta: non importava, infatti, nella fattispecie, il caso
personale da cui ho preso spunto per l’articolo, ma il contenuto e le
conclusioni della sentenza, di tipo assolutamente innovativo: era quello e
solo quello ciò che desideravo evidenziare.
Mi sembra azzardato, poi, sostenere che anche in forma di stralcio le
sentenze “possono dire il contrario di quello che effettivamente dicono”: se
così fosse consiglierei ai giudici che le redigono di cambiare mestiere (o,
in subordine, a certi lettori di frequentare un corso accelerato di lingua e
un altro di diritto amministrativo).
“L’unica cosa che si evince con qualche chiarezza è che un manoscritto non è
una pubblicazione (ma credo che su questo non ci fossero molti dubbi nemmeno
prima). Ma poi c’è scritto davvero così?”, chiosa ancora la Signora Moroni.
Eh, cara Signora, non sempre i sogni si realizzano! Aggrapparsi a un mio
eventuale abbaglio non trasforma un suo probabile desiderio in realtà!
E comunque – anche se la Signora Moroni finge di non avere capito –
sull’articolo non c’è scritto solo (ripreso dalla sentenza e virgolettato)
che un manoscritto non può essere considerato un titolo ammissibile ai fini
concorsuali (peraltro era solo un esempio riportato dal giudice
incidentalmente): si parla anche (soprattutto) di requisiti intrinseci
(sostanza) ed estrinseci (forma) che uno scritto deve possedere per essere
considerato una “pubblicazione”.
Occorrono diversi elementi per qualificare uno scritto come “pubblicazione”
– si legge infatti sulla sentenza – l’adempimento degli oneri, prima di
tutto, con consegna delle copie ai destinatari di legge ("Tale adempimento
rappresenta la prima manifestazione di pubblicità dello scritto... ed è un
atto di data certa, particolare non irrilevante nell’ottica concorsuale") e
soprattutto la presenza di un editore, intendendosi per editore colui che
non si limita a stampare o a far stampare l’opera del candidato al concorso,
che verrà utilizzata al momento della presentazione dei titoli, ma chi di quell’opera ha già curato la distribuzione e la divulgazione.
Ma, come diceva il buon Totò, queste sono solo “bazzecole, quisquilie e
pinzellacchere”.
Insomma, come reagire a un’infamia lanciata urbe et orbi da una
giornalistucola presuntuosa e ignorante del profondo Sud? Come accorrere in
aiuto dei poveri commissari di concorso universitario?, si sarà chiesto l'
“ex coordinatore GOL” avviandosi verso la chiusura del suo illuminato post.
Ma sì! Lanciamole una freccia velenosa (comprensiva di virgole in disordine
sparso): “Innanzitutto sarebbe, questo sì di grande aiuto, se chi scrive su
tali materie usasse un italiano in grado di essere compreso da chi legge.
Questo articolo… non lo è”. (Non lo è che cosa? Ah, la lingua, la lingua! n.d.r.)
E qui elenca una serie di particolari che non capisce (non mi stupisco: è un
dato di fatto), comprese le conclusioni a cui è pervenuto il Tar.
Ma sul mio articolo è scritto a chiare lettere che il Tar si è pronunciato a
favore della ricorrente e che il ricorso è stato accolto (chi ha la mente
obnubilata non sempre riesce a distinguere le lucciole dalle lanterne).
E aggiunge, la Signora Moroni, per chiudere l’affondo velenoso:
“Mi pare veramente un articolo confuso. Credo che se uno vuole capire qualcosa
(complimenti per la lingua, Signora, n.d.r.) non possa fare altro che
risalire alla sentenza del TAR”.
Certo che potrebbe, chi glielo impedisce? Sapendolo fare…
“Ricordandosi peraltro - raccomanda in conclusione del suo intervento
l’illustre esperta di diritto amministrativo - che il
TAR NON è l'unico grado di giudizio e che molte sentenze vengono capovolte
dal Consiglio di Stato”.
Quel “NON” scritto in maiuscolo è tutto un programma e lascerebbe intendere
che l’unica preoccupazione dell’autrice del post sia quella di rassicurare
chi dalla sentenza del Tar dell’Umbria potrebbe risultare danneggiato
(giovani e rampanti candidati che ai concorsi universitari ritengono di
potere fare il bello e il cattivo tempo, forti delle loro “coperture”
accademiche?): non preoccupatevi, ragazzi, tanto la sentenza può essere
capovolta dal Consiglio di Stato…
Ma anche qui la Signora toppa clamorosamente. Nessun giudice amministrativo
è infatti abilitato ufficialmente a fare giurisprudenza, neanche i giudici
del Consiglio di Stato o quelli del Tar del Lazio (gli uni e gli altri
comunemente considerati più autorevoli), se per “fare giurisprudenza” si
intende come in America, “costituire un precedente vincolante”.
Dunque una decisione di una sezione del Consiglio di Stato può essere
disattesa da un Tar o da un’altra sezione dello stesso Consiglio di Stato,
come spesso succede, e viceversa. (E infatti nel mio articolo è scritto che
la sentenza del Tar dell’Umbria “costituisce un precedente giurisprudenziale
di tutto rispetto”, non che il suo contenuto sia da considerare vincolante).
Quindi neppure le sentenze del Consiglio di Stato, cara Signora Moroni,
nonostante la riconosciuta autorevolezza dell’Organo, sono vincolanti per
altri giudici amministrativi che dovessero trovarsi a decidere su analoghe
questioni.
Quanto, in particolare, ai Tribunali amministrativi regionali, essi hanno
pari dignità e nessuno è vincolante nelle proprie sentenze, neppure il Tar
dell’Umbria - si tranquillizzi l’autrice del post – e nemmeno il Tar del
Lazio (replico in questo modo anche a un altro bloggista dell’Adi che, in
risposta alla Moroni, ha sostenuto che sia solo il Tar del Lazio titolato “a
fare giurisprudenza”) pur avendo, questo Tar, competenze di particolare
rilievo in certe materie: per evitare frammentazioni e disparità di giudizio
in materia sportiva, per esempio, con un’apposita legge - la n. 280 del 2003
- si sono demandate al solo Tar del Lazio le decisioni sulle controversie
amministrative in ambito sportivo.
Eccezioni a parte, quello che conta ai fini di un giudizio è la prevalenza,
ovvero la giurisprudenza costante che di fatto fa testo e davanti a un unico Tar che affronta un determinato argomento, quella sua sentenza costituisce
un riferimento (in questo senso un “precedente”) che può indirizzare altri
Tar a condividere la medesima decisione.
Quello che conta – ripeto – in materia di sentenze dei Tar, è soprattutto
l'orientamento prevalente.
Pertanto le sentenze del Tar dell’Umbria hanno tanta rilevanza quanta ne
hanno le sentenze del Tar del Lazio o di qualsiasi altro Tar del territorio
nazionale (e questo spero sia sufficiente a chiarire le idee all’autore del
secondo post).
In conclusione – e colgo l’occasione per ribadire un mio concetto ricorrente
- se c’è qualcosa di quanto ho scritto sull’articolo “incriminato” che alla
Signora Moroni non “suona” bene (in altre parole, se la sentenza del Tar
dell’Umbria non rientra precisamente nei suoi gusti non corrispondendo alle
sue aspettative), non è al giornalista che ne scrive che deve attribuire la
responsabilità dei contenuti, ma alla fonte, ovvero a chi ha pensato e
scritto quei contenuti, ovvero ancora, in questo caso, al Tar che ha
sfornato la sentenza.
L' “ex coordinatore GOL” ha attribuito a me le critiche che avrebbe dovuto fare
caso mai - supposto che ne abbia avuto i “titoli” - alla sentenza.
E a proposito di lingua, vorrei ricordare alla Signora Moroni che nella
lingua italiana di cui lei, almeno in teoria, è convinta sostenitrice c’è
una sostanziale differenza tra “e” accentate e che gli accenti sulla “e”
sono di due tipi: acuto e grave. “Patanè”, cara Signora, come tutti i nomi
propri e i cognomi, si scrive con l’accento grave (per sua maggiore
comprensione: è), non acuto (é), come lei l’ha scritto...
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