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Stop alle procedure di valutazione comparativa (concorsi) per il
reclutamento di personale docente e ricercatore: il primo comma del primo
articolo del D.L. n. 180/08 voluto dal ministro Mariastella Gelmini condanna
inesorabilmente gli Atenei in rosso (legge n. 449/1997 – art. 51 – comma 4)
(NOTA 1). Questi Atenei non possono procedere a assunzioni di personale e
sono esclusi anche dalla ripartizione dei fondi relativi al piano
straordinario per l’assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009.
Per il triennio 2009-2011, fermo restando sempre il limite del 90% del FFO,
secondo il Decreto, le Università potranno procedere, per ciascun anno, ad
assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una
spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato
cessato dal servizio nell’anno precedente, fatto salvo il reclutamento
straordinario di ricercatori di cui sulla Finanziaria 2007 (art. 1 – comma
650).
Ma la vera novità del D.L. 180/08 è che per la prima volta in Italia una
quota significativa delle risorse (il 7%, ma nelle Linee Guida predisposte
dal ministro Gelmini è scritto che si salirà in tempi ragionevolmente rapidi
al 30%) verrà attribuita alle Università in funzione dei loro risultati.
Altra novità di rilievo è che nei concorsi per ricercatore non esisteranno
più le prove d’esame e a giudicare saranno solo professori ordinari. D’ora
in poi verranno valutati solo i titoli, ovvero tesi di dottorato e
pubblicazioni, così come si fa nel resto del mondo accademico.
Dunque ciascun ordinario chiamato in Commissione d’esami a giudicare (il
Decreto non blocca i concorsi per professori e ricercatori universitari già
indetti, ma ne modifica la procedura per la composizione delle Commissioni:
ai dodici professori eletti, componenti della Commissione, altri quattro
saranno sorteggiati per affiancare l’ordinario della Facoltà che ha indetto
il concorso) dovrà assumersi le proprie responsabilità in merito ai giudizi
sui candidati: tutto dovrà svolgersi – almeno secondo i presupposti del
ministro – in assoluta trasparenza e dati giustificativi dei candidati
(titoli) alla mano.
Pubblichiamo in altro spazio del giornale, sul DL 180,
un’analisi a firma
Quirino Paris.
(NOTA 1)
Art. 51 (Università e Ricerca)
comma 4 Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle
Università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti
statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Le Università nelle quali
la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di
ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse
finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti
dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e
rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma.
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