novembre-dicembre 2008 numero 82/83

attualità
Approvato dal Senato con modifiche il D.L. 180 sull’Università
e gli Enti di ricerca
In esso disposizioni sul diritto allo studio, sulla valorizzazione del merito e sulla qualità del sistema universitario e della ricerca
 

di  Manfredi Pomar

nella foto: Il ministro del Miur Mariastella Gelmini

Stop alle procedure di valutazione comparativa (concorsi) per il reclutamento di personale docente e ricercatore: il primo comma del primo articolo del D.L. n. 180/08 voluto dal ministro Mariastella Gelmini condanna inesorabilmente gli Atenei in rosso (legge n. 449/1997 – art. 51 – comma 4) (NOTA 1). Questi Atenei non possono procedere a assunzioni di personale e sono esclusi anche dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009.
Per il triennio 2009-2011, fermo restando sempre il limite del 90% del FFO, secondo il Decreto, le Università potranno procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente, fatto salvo il reclutamento straordinario di ricercatori di cui sulla Finanziaria 2007 (art. 1 – comma 650).

Ma la vera novità del D.L. 180/08 è che per la prima volta in Italia una quota significativa delle risorse (il 7%, ma nelle Linee Guida predisposte dal ministro Gelmini è scritto che si salirà in tempi ragionevolmente rapidi al 30%) verrà attribuita alle Università in funzione dei loro risultati.
Altra novità di rilievo è che nei concorsi per ricercatore non esisteranno più le prove d’esame e a giudicare saranno solo professori ordinari. D’ora in poi verranno valutati solo i titoli, ovvero tesi di dottorato e pubblicazioni, così come si fa nel resto del mondo accademico.
Dunque ciascun ordinario chiamato in Commissione d’esami a giudicare (il Decreto non blocca i concorsi per professori e ricercatori universitari già indetti, ma ne modifica la procedura per la composizione delle Commissioni: ai dodici professori eletti, componenti della Commissione, altri quattro saranno sorteggiati per affiancare l’ordinario della Facoltà che ha indetto il concorso) dovrà assumersi le proprie responsabilità in merito ai giudizi sui candidati: tutto dovrà svolgersi – almeno secondo i presupposti del ministro – in assoluta trasparenza e dati giustificativi dei candidati (titoli) alla mano.

Pubblichiamo in altro spazio del giornale, sul DL 180, un’analisi a firma Quirino Paris.

 


(NOTA 1)
Art. 51 (Università e Ricerca)
comma 4 Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle Università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Le Università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.


 


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