maggio-giugno 2009 numero 88/89

attualità
Altro giro, altra corsa
Il Tar accoglie il ricorso del candidato escluso e blocca un concorso all’Università di Reggio Calabria

di  f. p.

nella foto: L’Ateneo di Reggio Calabria

Due soli candidati, come ormai accade sempre più spesso (i non predestinati si stanno stufando di fare solo le comparse e, anche quando non costretti da minacce e ricatti, preferiscono mollare sin dall’inizio): il soccombente per “necessità”, e il predestinato, ovvero il vincitore, spesso la vincitrice, parente, amica, amante o collaboratrice del presidente della Commissione di concorso.

La segnalazione ci giunge via e-mail direttamente dall’interno dell’Ateneo per dirci che nemmeno l’Università Mediterranea di Reggio Calabria fa eccezione in tema di concorsopoli.
Solo che lì al danno da malauniversità si associa la beffa per il candidato vincitore: un autogol in piena regola causa acume insufficiente, almeno questo è quello che mostra la realtà oggettiva dei fatti. Insomma è accaduto che la candidata vincitrice – sì, perché è una donna, tale Alessandra Romolo, per essere precisi – a un concorso per un posto di ricercatore alla Facoltà di Ingegneria di quella Università – settore “Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia” – ha pensato bene, in un afflato di grandeur, di autocitarsi, nel suo elaborato concorsuale, scrivendo di una pubblicazione realizzata in collaborazione con il presidente della Commissione che avrebbe dovuto valutarla, il professore Felice Arena, titolare della cattedra di Idraulica marittima.

Una debolezza che ha reso riconoscibile lo scritto, che a sua volta, violando il principio dell’anonimato che vieta di inserire nell’elaborato elementi identificativi pena l’invalidazione della prova, ha reso illegittima la nomina. Almeno secondo la sezione staccata di Reggio del Tar che nella sentenza pubblicata lo scorso 9 marzo ha accolto il ricorso del candidato escluso, Riccardo Piscopo.
E il fatto che ci fossero stati solo due candidati alla valutazione comparativa ha reso ancora più rigoroso il giudizio del Tribunale amministrativo. “La previsione di un largo margine di discrezionalità – si legge sulla sentenza – deve essere controbilanciata da un maggiore onere di garanzie formali… e deve essere inteso in maniera più rigorosa il principio dell’anonimato degli elaborati scritti”.

Nel caso in questione, non solo la Romolo ha citato sul suo compito l’opera – scritta peraltro con lo stesso presidente di Commissione – rendendola riconoscibile, ma l’ha anche inserita tra i titoli valutabili. E se alla valutazione comparativa l’ha fatta franca, non la stessa cosa è accaduto al Tar, al quale il candidato escluso aveva presentato, allegati al ricorso, diversi precedenti analoghi accaduti in altre Università.

Ora la palla passa all’Ateneo che, davanti alla nomina illecita, dando corso alla sentenza del Tar, deve provvedere alla designazione dell’unica alternativa possibile, il candidato Piscopo.

 


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