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... Art. 69 (Università e principali Enti pubblici di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009, garantendo che il
fabbisogno finanziario, riferito alle Università statali, ai Dipartimenti e a tutti gli
altri Centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno
non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3
per cento. Il ministro dell’Università e della Ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno finanziario programmato per ciascun Ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori
delle Università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle
esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle
opportunità formative.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare,
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009, garantendo che il fabbisogno finanziario
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
3. Il fabbisogno di ciascun Ente di ricerca di cui al comma 2 è determinato annualmente nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di
crescita previsto dal comma 2. Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del
ministro dell’Università e della Ricerca e del ministro dello Sviluppo economico, possono essere introdotte
modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa
compensazione con il fabbisogno annuale degli altri Enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno
complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono
al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun Ente di ricerca, derivanti da accordi di
programma e convenzioni per effetto dei quali gli Enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei
programmi ed attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano.
4. Per il triennio 2007/2009 continua ad applicarsi la normativa recata dall’articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i
principali Enti pubblici di ricerca dal comma 2 del presente articolo, è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
Art. 70 (Disposizioni in tema di personale delle Università e degli Enti di ricerca)
1. Per gli anni 2008 e 2009 le Università statali e gli Enti di ricerca pubblici possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento
delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente,
purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del ministro dell’Università
e della Ricerca, sentita la Crui, vengono definite le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori
universitari.
2. E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al
comma 1.
3. Nell’anno 2007, gli Enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque
intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all’anno 2006.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso
già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro
costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.
5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 31 marzo 2007, il ministro dell’Università e
della Ricerca, sentiti il Cun e la 125 Crui, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori
mediante attribuzione dell’idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità
procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli
scientifici, didattici e dell’attività di ricerca.
6. All’onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per
l’anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2009.
Art. 71 (Divieto temporaneo di
istituire nuove Facoltà e corsi di studio)
1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a
rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare Facoltà e Corsi di studio in sedi
diverse da quella ove l’Ateneo ha la sede legale e amministrativa.
2. Per le Facoltà e i Corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi
didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed
integrazione delle convenzioni stipulate con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici e privati sottoscrittori,
in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle
Facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.
3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’Università e della Ricerca entro il 31
dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i Corsi di studio sono
disattivati a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo
restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.
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