luglio-agosto 2006 numero 55/56

attualità
Palermo: Accolto il ricorso in appello dell'Ordine degli agronomi e dottori forestali contro alcuni prof della Facoltà di Agraria
I paletti del Cga siciliano per arginare le attività arbitrarie arrotonda-stipendio
dei docenti universitari

di  f. p.

nella foto: L'ingresso della Facoltà di Agraria di Palermo

Possono i professori universitari a tempo pieno siciliani svolgere attività professionale per conto di Amministrazioni statali ed Enti pubblici che come primo e più manifesto effetto hanno quello di far lievitare le loro già corpose spettanze economiche?
Possono, cioè, i docenti full time degli Atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna accettare incarichi retribuiti di qualsiasi tipo e senza preventiva autorizzazione dei loro Organi accademici?

Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia - la numero 185 dell'8 maggio 2006 - ha detto no.
O meglio, possono svolgere attività di questo tipo, ma solo a condizione che che queste attività - comunque autorizzate - non richiedano "normale competenza tecnica" bensì "alta professionalità" nel settore.

La sentenza del Cga - emessa a seguito del ricorso in appello avanzato nel 2003 dell'Ordine degli agronomi e dottori forestali della provincia regionale di Palermo contro alcuni docenti della Facoltà di Agraria colpevoli di comportamenti non consoni al dettato normativo - chiude in questo modo definitivamente la querelle sorta intorno alla questione: l'ennesima tegola sulla testa di una Facoltà recentemente al centro dell'attenzione mediatica per motivi che con la didattica e la ricerca di settore c'entrano ben poco (per non dire niente).

Questi i nomi dei docenti "battuti" dalle determinazioni del Cga: Giuseppe Asciuto, ordinario di Estimo rurale, Antonino Bacarella, ordinario di Economia del mercato dei prodotti agricoli, Riccardo Sarno, ordinario di Agronomia dei sistemi biologici al Dipartimento di Agronomia ambientale e territoriale (Daat); insieme a loro, Francesco Maria Raimondo, direttore del Dipartimento di Scienze botaniche.

Ma perché l'Ordine degli agronomi e dottori forestali della provincia di Palermo ha ritenuto di dover agire nei confronti dei docenti sopra citati? Semplice. Perché quegli incarichi di studio agricolo-forestale provenienti da Amministrazioni comunali e accettati con grande solerzia e in assoluta autonomia da quei docenti a tempo pieno dell'Ateneo palermitano avrebbero potuto e anzi, secondo legge, avrebbero dovuto essere svolti da semplici laureati in Scienze agricole e forestali che, invece, a causa loro, sono rimasti a spasso.

A chiarire ancora meglio il concetto già nel 2004 era intervenuta la seconda Sezione del Consiglio di Stato, che con parere n. 1010 del 25 maggio e su quesito posto dal Ministero dell'Università sollecitato dal presidente del Consiglio dell'Ordine che ha sollevato la questione, aveva affermato - proprio in riferimento allo specifico caso - il principio secondo il quale "l'art. 3 della legge 18 marzo 1989 n. 118 - che consente ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività per conto di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici ed Organismi a prevalente partecipazione statale - non si riferisce ad un qualsiasi incarico retribuito richiedente normale competenza tecnica, bensì ad incarichi che richiedano alta professionalità nello specifico campo disciplinare oggetto dell'insegnamento di cui sono titolari; pertanto un professore universitario a tempo pieno non può accettare da un Comune l'incarico di eseguire studi preparatori alla stregua della previsione di un P.R.G., sotto l'aspetto agricolo-forestale, trattandosi di attività che, in base all'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1991 n. 15, può essere compiuta da meri laureati in Scienze agricole e forestali".

La sentenza - emessa nello specifico per i docenti di Agraria di Palermo, ma che fa giurisprudenza in tutto il territorio nazionale - è estensibile naturalmente ai docenti universitari a tempo pieno delle altre discipline: una lezione per tutti coloro che troppo spesso ricorrono a queste lucrose attività parallele e che d'ora in poi dovranno darsi una regolata e agire - dopo l'autorizzazione degli Organi accademici - entro i paletti fissati dal Cga.


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